Rendiconto 5×1000

Rendicontazione del contributo 5×1000

È stata pubblicata la Nota n. 2106 del 26 febbraio 2019 della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, relativa agli obblighi di rendicontazione e di pubblicazione gravanti sui soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille a seguito dell’emanazione del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

​Con riferimento ai c.d. “enti del volontariato” il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è competente a vigilare sul corretto utilizzo del 5 per mille. A tale scopo, la normativa vigente, a partire dai contributi riferiti all’anno finanziario 2008, pone a carico di tutti i soggetti beneficiari del contributo – entro un anno dalla percezione delle somme – l’obbligo di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa attraverso i quali i soggetti destinatari del contributo dimostrano l’utilizzo delle risorse ricevute.

L’obbligo di redigere un rendiconto – unitamente ad una relazione illustrativa – è stato introdotto per la prima volta dall’art. 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) e successivamente confermato dall’art. 11 e seguenti del d.p.c.m. 3 aprile 2009 per l’anno finanziario 2009 e ribadito per l’anno finanziario 2010 dall’art. 12 del d.p.c.m. del 23 aprile 2010. Per gli anni successivi sono state prorogate le disposizioni contenute nel richiamato d.p.c.m. del 23 aprile 2010.

Accantonamento Rendiconto importi 5×1000 – 2017
Rendiconto importi 5×1000 – 2017
Relazione illustrativa su destinazione 5×1000 – 2017
Relazione illustrativa dest. contr. 5×1000 – accantonamento 2017
Rendiconto Imp. 5X1000 percepiti 2018
Relazione illustrativa dest. contr. 5X1000 perc. 2018
Rendiconto Imp. 5X1000 percepiti 2018 – Accantonamento
Relazione illustrativa dest. contr. 5X1000 perc. 2018 – Accantonamento